ANCHE IL CONIUGE, LA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, IL CONVIVENTE DI FATTO, I PARENTI E GLI AFFINI FINO AL TERZO GRADO, OLTRE AL DEBITORE, POSSONO RINEGOZIARE IL MUTUO QUANDO LA CASA E’ GIA’ PIGNORATA E IN ASTA, CON CANCELLAZIONE DEL DEBITO RESIDUO.
INTRODOTTA NORMATIVA PIU’ FAVOREVOLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI MUTUI IPOTECARI PER IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA CON ESDEBITAZIONE
La Legge 19 dicembre 2019 n°157, nella NUOVA FORMULAZIONE DELL’ art.41 bis, consente di rinegoziare il mutuo al 75% del prezzo d’asta anche se è in corso il pignoramento e fissata la messa all’asta dell’immobile.
in aggiunta o alternativa
alla rinegoziazione il consumatore, nonché il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al terzo grado, possono richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia per la prima casa, ex art. 1, comma 48, lettera c), legge 147 del 27 dicembre del 2013 che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o di nuovo finanziamento.
Il debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione può presentare istanza di sospensione della procedura esecutiva al Giudice dell’esecuzione il quale, sentiti i creditori, può sospendere il processo finoa 6 mesi
La rinegoziazione con beneficio della garanzia del fondo può essere contenuta anche in un prposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla Legge n° 3 del 27 gennaio 2012.
Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione
NORMATIVA | DISPOSIZIONE | VIGENZA | REQUISITI |
D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis e successive modifiche apportate dalla Legge 69/2021 | L’art.41 bis, come modificato dalla legge 69/2021, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello stesso.In alternativaalla rinegoziazione il consumatore, IL CONIUGE, LA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, IL CONVIVENTE DI FATTO, I PARENTE E GLI AFFINI FINO AL TERZO GRADO, possono richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o del nuovo finanziamento. | FINO AL 31/12/2022 | La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito entro il 21 marzo 2021.Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale).Condizioni:· aver rimborsato almeno il 5% del capitale del credito originariamente finanziato.· il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00=.L’Istanza |
Legge 9 agosto 2013, n°98, | Divieto per l’Agente di riscossione di pignorare l’unico bene immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo nel quale lo stesso abbia la residenza anagrafica | NORMA SEMPRE IN VIGORE | Sono escluse le abitazioni di lusso |